Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Revisione prezzi

Dobbiamo procedere al riappalto di una parte di opera non eseguita dall'impresa aggiudicataria (contratto del 2002) con cui è stata fatta risoluzione del contratto per grave inadempienza. Si vorrebbe procedere a stralcio del progetto esecutivo per la parte non eseguita da appaltare mediante procedura di gara. QUESITO 1 SI PUO' PROCEDERE A REVISIONE DEI PREZZI IN QUESTA SEDE ? N.B. LA REVISIONE DEI PREZZI NON ERA PREVISTA NEL CAPITOLATO

Revisione prezzi
QUESITO del 12/03/2007

Con la presente nota si chiedono le modalità di applicazione della revisione prezzi così come disciplinata dall'art 115 del decreto legislativo in relazione all'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'art. 7,comma 4,lettera c) e comma 5.

n un'appalto di servizio pluriennale va riconosciuta la revisione ISTAT, anche se non prevista in contratto?

Revisione prezzi
QUESITO del 30/01/2008

Questa amministrazione ha aggiudicato nel 2005 un appalto per lavori inseriti in un programma complesso (PRU) finanziato dallo Stato. Il contratto non fu firmato immediatamente in quanto, per motivi che non sto qui ad elencare i finanziamenti statali erano stati bloccati e c’era quindi la possibilità di non avere disponibili i fondi per i lavori. L'impresa ha più volte sollecitato l'Amm.ne per la firma del contratto, ma non si è mai proceduto per i motivi sopra esposti. A distanza di due anni, definita la situazione dei finanziamenti e riavviato le procedure relative alla contabilità speciale dello Stato, questa amministrazione intenderebbe procedere con l’avvio dei lavori. Naturalmente l’Impresa pur consapevole che i motivi del tempo trascorso non siano imputabili alle parti in causa, ha chiesto prima di firmare il contratto una “revisione prezzi” giustificata dal lasso di tempo trascorso dalla data del progetto (2004) ad oggi, Va detto che l’Amministrazione ha comunque interesse ad avviare al più presto i lavori (anche perché andando a gara nuovamente oltre alla rivalutazione dei prezzi ci sarebbe anche un nuovo costo per la revisione del progetto e per le procedure di gara). Quale procedura è attuabile in questa situazione? 1) firma del contratto a. apposizione riserve al verbale di consegna (superiori al 10% appalto) b. valutazione delle riserve c. accordo bonario 2) firma del contratto a. richiesta di variante art.25 ex 109/94 comma 1 - lettera b) finanziabile con i ribassi d’asta e fino a che percentuale?

Revisione prezzi
QUESITO del 25/08/2008

La Ditta appaltatrice ha richiesto formalmente alla Stazione appaltante la revisione dei prezzi di contratto (a somministrazione continuativa di durata triennale), ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n° 163/2006, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (Famiglie di Operai e Impiegati). Premesso che: - la gara a procedura aperta è stata bandita in data 08/08/2006; - il Capitolato Speciale d’appalto prevede che i prezzi di fornitura si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale; - il Capitolato Speciale d’appalto, non prevede nessuna clausola di revisione dei prezzi; - nessuna delle Ditte partecipanti alla gara ha impugnato il Capitolato Speciale d’appalto (inclusa la Ditta Appaltatrice); - nell’offerta economica la Ditta appaltatrice si è impegnata formalmente ad accettare “incondizionatamente” tutte le norme contenute nel Capitolato Speciale d’appalto; - nel contratto d’appalto, redatto in forma pubblica - amministrativa regolarmente registrato presso il locale Ufficio del Registro, i prezzi di fornitura si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale. Sulla base di quanto sopra esposto, si chiede di sapere se Codesta Stazione Appaltante è tenuta obbligatoriamente (senza possibilità di eventuale negoziazione) ad accordare alla Ditta Appaltatrice la revisione dei prezzi contrattuali richiesta, utilizzando come unico parametro di riferimento il dato ISTAT – F.O.I.

Appalto per la realizzazione di una palestrina a servizio di una scuola. Importo dei lavori a base d’asta Euro 569.000,00 di cui Euro 10.000,00 per oneri non soggetti a ribasso. In data 8/06/2006 e 31/07/2006 si sono svolte due sedute pubbliche per un pubblico incanto con il criterio di aggiudicazione “a corpo” mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, come previsto dall’art. 21 comma 1 lett. b) della legge 109/94 e s.m.i. Con determinazione del Responsabile del Settore in data 02/11/2006 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto ad una A.T.I., risultata la migliore offerente. Con successiva determinazione del 28.05.2007, a seguito di comunicazioni della Prefettura, è stata revocata l’aggiudicazione. Il contratto non era ancora stato sottoscritto, né i lavori erano iniziati. Con determinazione del 20.09.2007 è stato aggiudicato l’appalto all’Impresa seconda classificata. L’A.T.I. in data 10.10.2007 ha proposto ricorso al TAR di Brescia contro il Comune per l’annullamento della determinazione del 28.05.2007 di adozione del provvedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione definitiva. All’udienza del 07.02.2008 la causa è stata trattenuta in decisione e con sentenza n. 209 il TAR di Brescia (Sez. I) ha accolto il ricorso presentato dalla A.T.I. con conseguente annullamento della determinazione del 28.05.2007. A seguito di tale annullamento l’appalto dei lavori è stato di nuovo assegnato alla ATI, che il 10.07.2008 ha chiesto un incontro con l’amministrazione per “valutare gli aumenti di mercato in considerazione del tempo trascorso”. Durante l’incontro il legale rappresentante della mandante ha chiesto un aumento contrattuale di Euro 63.000,00. Premesso che a mio parere la cifra è eccessiva, è possibile “concordare” una “revisione prezzi” prima della firma del contratto? A che titolo e sulla base di quale norma? Non dovrebbe essere la mandataria a presentare richieste?

Revisione prezzi
QUESITO del 17/04/2009

Nell'ambito di esecuzione di un lavoro, si è reso necessario procedere al concordamento di nuovi prezzi per l'esecuzione di lavori non previsti nell'appalto. Nella fattispecie si è dovuto togliere alberature rese pericolanti dal maltempo, prevedere la potatura di alberi d'alto fusto lungo i tratti della pista, eliminare ceppaie, prevedere l'automazione di un cancello, prevedere la copertura con salvalepre delle aiuole. Si sono pertanto concordati i nuovi prezzi e si è richiesto di dare atto che tali nuovi prezzi non comportano un aumento dell'importo contrattuale, perchè nel caso in esame, il direttore dei lavori ha previsto lavorazioni in meno nell'ambito della discrezionalità che gli è consentita dalla norma. Sì è perciò richiesto di stimare le lavorazioni in più e dare atto dell'importo delle lavorazioni in meno. Si chiede di conoscere se tale procedimento è corretto. Data la natura degli interventi correlati ai nuovi prezzi non si riscontrava la necessità di predisporre una perizia di variante.

Revisione prezzi - Prezzari
QUESITO del 22/05/2009

In un appalto pubblico, iniziato nel maggio 2004 (l'offerta dell'Impresa risale al 2002)dobbiamo applicare l'art.550. I Decreti inerenti la "rilevazione dei prezzi medi.." espongono gli aumenti avvenuti nel 2004 (decreto 30/6/05 riporta 13 prodotti),nel 2006 (decreto 2/1/08 aggiorna 2 prod.)nel 2007 (decreto 24/7/08 aggiorna 1 prod. e ne aggiunge un altro). Dall'analisi dei Decreti si rilevano aumenti, mai diminuzioni, nonostante che da alcuni d'anni dei prezzi sono ritornati ai valori dal 2003. In considerazione di quanto sopra si chiede: es - l'art.1 del Decreto 30/5/2006 riporta la tabella con 13 prodotti, il primo è "Ferro-acciaio tondo per c.a.-prezzo medio 2003 0.283 euro/Kg, variazione percentuale annuale 2004 41.30. Da qui si desume che il prezzo medio per il 2004 sarà di 0.400Euro/Kg. All'Impresa, dedotto il 10% dell'aumento, per l'anno 2004 va riconosciuto l'importo di 0.372Euro/Kg. Quesito: Per gli anni successivi, non essendoci Decreti riferiti al prezzo del prodotto "Ferro-acciaio tondo per c.a." il valore da assumere è 0,400 o 0.372 Euro/Kg o altro ancora? Quesito: Il Decreto 2/1/2008 riporta variazione percentuale al Prodotto "filo di rame.."del 41.64% rispetto al prezzo medio 2005 (4.245Euro/Kg), che diventa quindi 6.013Euro/Kg. Il Decreto successivo riporta il prezzo medio 2006 per lo stesso prodotto a 6.031Euro/Kg, trattasi di errore di calcolo?

Revisione prezzi
QUESITO del 27/08/2009

Questo ufficio deve definire la richiesta dell'impresa appaltatrice di compensazione del costo dei materiali utili nell'esecuzione dell'appalto di realizzazione di un terminale ferroviario. Tale appalto è stato eseguito nel corso del 2008.Si chiede di conoscere se le indicazioni contenute nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2005 n. 871, sono da ritenersi ancora applicabili ai fini della corretta istruttoria dell'istanza. Si ritiene infatti che la presentazione di documentazione giustificativa da parte dell'impresa, attestante il costo realmente sopportato dall'impresa per l'acquisto dei materiali, sia legittimamente verificabile dalla direzione dei lavori, al fine della corretta quantificazione dell'importo di compensazione. Si chiede cortemente una sollecita risposta e si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Revisione prezzi
QUESITO del 13/03/2009

Appalto PIASTRA TECNOLOGICA 2°lotto. Con riferimento alla circolare ministeriale del 04 agosto 2005 n. 871/CD, si richiedono i seguenti chiarimenti: - esemplificare, con elenco dettagliato degli atti da produrre da parte dell'Appaltatore, il significato di "Adeguata DOCUMENTAZIONE" prescritto al punto 2.5 per avere riscontro dell'effettiva maggiore onerosità subita dall'Appaltatore relativa all'aumento del prezzo elementare (in specie se è da considerare sufficiente la dichiarazione di un fornitore dell'appaltatore che attesta la sola variazione di prezzo del materiale negli anni considerati oppure se è necessario produrre documenti inerenti alla fornitura quali bolle di accompagnamento, fatture ecc...) ; -dovendo corrispondere la compensazione dei prezzi, si richiede di esplicitare se l'aumento debba essere corrisposto sui prezzi di riferimento dei decreti (che non tengono conto del prezzo contrattuale e del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara) in luogo del prezzo contrattuale depurato dal ribasso stesso.

In un appalto di servizio triennale, è stata inserita nel contratto la clausola della revisione prezzi ai sensi dell'art. 115 dlgs 163/06 senza indicazioni relative al "fattore tempo". La ditta affidataria ha chiesto l'adeguamento dei prezzi in vigore all'indice ISTAT annuale. Considerato che l'art. 115 del dlgs 163/06 prevede che tale revisione sia operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili sulla base dei dati di cui all'art. 7, c.4, lett c) e c. 6 del dlgs 163/06 si chiede se la Sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici ha determinato i costi standardizzati per tipo di servizio e forniture in relazione a specifiche aree territoriali. In caso di assenza di tali costi standardizzati, l'istruttoria come si deve svolgere? E' sufficiente applicare l'indice ISTAT? La revisione dei prezzi, posto che la gara è stata aggiudicata nell'aprile 2008 e la richiesta della ditta è del marzo 2009 che decorrenza deve avere?

L'art. 133 del codice dei contratti come modificato dalle successive disposizioni, consente il riconoscimento degli aumenti dei prezzi di taluni materiali utilizzati nella realizzazione dell'opera pubblica, secondo le indicazioni individuate in apposito decreto. A tal fine le imprese formulano un'istanza documentando le ragioni della pretesa economica; la direzione lavori, eseguite le opportune verifiche, formula proposta di pagamento per un certo importo. Si chiede di sapere se in caso di accoglimento dell'istanza di compensazione prodotta dall'impresa, si debba procedere ad un aggiornamento del contratto, limitatamente alla voce correlata all'importo dell'opera che viene per l'appunto a modificarsi a seguito dell'importo riconosciuto.

Revisione prezzi ante stipula
QUESITO del 29/03/2022

Si considerino gare di servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica, bandite da un Soggetto Aggregatore regionale in data anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 4/2022 e volte, ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999, alla stipula con gli aggiudicatari di una o più convenzioni quadro cui possono aderire le Amministrazioni site nel territorio regionale, in cui i documenti di gara non prevedono alcuna clausola di revisione dei prezzi.
Qualora tra la presentazione delle offerte e la stipula della convenzione sia intercorso un’ingente lasso di tempo, per cause non imputabili né alla Stazione Appaltante né all’Operatore Economico, tale per cui il quadro economico posto a base di gara non sia più corrispondente al dato reale e, pertanto, le offerte presentate non siano più remunerative, stante l’impossibilità di modificare gli atti di gara al fine di prevedere ex post una clausola di revisione dei prezzi, ed in considerazione del disposto di cui all’art. 1 comma 511 Legge n. 208/2015 che stabilisce che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, (…) l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. (…)” si chiede:
- se sia possibile, successivamente alla stipula della convenzione, concedere la revisione dei prezzi di cui all’art. 1664 comma 1 Cod. Civ. nonostante la mancata previsione di una clausola di revisione;
- in caso di risposta affermativa, se tale revisione possa essere accordata a far data dalla stipula della convenzione, ovvero se sia necessario attendere il decorso della prima annualità di contratto, come affermato da consolidata giurisprudenza in materia di revisione dei prezzi di contratti di appalti pubblici.

Nel caso in cui il prezzo unitario di una voce di computo metrico sia inferiore nel prezzario aggiornato luglio 2022 rispetto al prezzario vigente all'epoca del progetto, come ci si comporta? l'importo negativo va detratto dal totale?

Nell'ambito delle recenti possibilità di procedere alla revisione dei prezzi in caso di appalti affidati, è quindi in corso d'opera, ci si chiede se nel caso di pagamenti all'impresa di importi aggiuntivi dovuti, appunto, alla revisione prezzi, si debba modificare l'importo del CIG che all'epoca era stato inserito sul portale ANAC/SIMOG (con apposita comunicazione all'ANAC).
Oltre al caso specifico ci si pone la domanda in generale, cioè se con l'importo aggiuntivo si supera l'importo indicato nel CIG è un caso; se invece anche con la revisione prezzi si resta comunque all'interno del valore indicato nella richiesta CIG, è un altro. Grazie

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